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Statuto

 
   

 

  ART. 1- Denominazione

E' costituita tra i Laboratori di analisi chimico-cliniche, Biologi patologici clinici e chimici Campani un 'Associazione con la denominazione

"Federlab Sindacato dei Laboratoristi Campani" 

che nel presente statuto viene indicata per brevità con la parola Associazione.

 

ART. 2 - Sede e Durata

 

L'Associazione ha la sua sede in Napoli, alla via Santa Lucia n. 34.  L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni provinciali. Le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni sono fissate da apposito regolamento. La durata dell'Associazione è illimitata.

 

ART. 3 - Scopi

 

L’Associazione tutela i diritti e le legittime aspettative degli associati, assume la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale, al fine anche di collaborare alle soluzioni dei problemi del settore, effettuare analisi e studi di settore, sviluppa la qualificazione degli associati, ne sostiene la collocazione e l'attività dell'organizzazione sanitaria nazionale, regionale e locale. L’Associazione promuove l'attività di ricerca, assistenza, divulgazione nel settore ove operano gli associati nelle forme a tal fine ritenute più idonee e così attraverso l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari dì formazione, la pubblicazione di studi e materiali. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi così pure di aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine concludendo accordi dì collaborazione che prevedono l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni. L’Associazione svolge la sua attività secondo le norme previste nel presente statuto e per quanto non previsto secondo le norme di cui agli art. 36, 37 e 38 del codice civile.

 

ART. 4 - Soci e Adesione all'Associazione

 

Il numero dei soci è illimitato.Possono essere soci persone fisiche e giuridiche e, soltanto, laboratori di analisi, Biologi, Medici-Patologi clinici e chimici.Le persone,fisiche o giuridiche, che intendono aderire all'Associazione devono presentare alla sede dell'Associazione una domanda, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta dì ritorno. La domanda deve contenere cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, l'attività svolta, e se si tratta di persone giuridiche, la denominazione, la sede della società e d legale rappresentante. Deve, altresì, contenere la sottoscrizione dell'impegno a versare la quota di adesione, nella misura stabilita dal consiglio direttivo. Sull'accoglimento della domanda decide il comitato esecutivo entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. Qualora la domanda venisse respinta per particolari ragioni che ostino al suo accoglimento, il comitato esecutivo ne dà comunicazione all'interessato il quale può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere al Collegio dei Probiviri. Questo emana la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del comitato esecutivo. I soci si distinguono in: Sostenitori e Ordinari. Sono sostenitori le persone che partecipano alla costituzione di particolari fondi necessari per l'avviamento o per l'esercizio delle attività sociali. Sono soci ordinari tutti gli altri associati. L’associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente statuto.Ha diritto di partecipare alle Assemblee generali e periferiche e di avere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e la tutela previste dagli scopi sociali, solo se in regola con il pagamento delle quote associative dovute. Un associato, oltre ad essere tenuto, all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente Statuto, ha, comunque, l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzione adottate dagli organi dell'Associazione, né può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa. L’associato può recedere dall'Associazione. li recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.Un associato può essere espulso nelle ipotesi dì inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.Un espulsione è dichiarata, per accertata inadempienza, dal comitato esecutivo e deve essere motivata. Avverso il provvedimento di espulsione l'associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione. li Collegio dei Probiviri si pronuncia, in modo inappellabile, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

 

ART. 5 - Organi dell'Associazione

 

Organi dell'Associazione sono :

  • L'Assemblea dei Soci

  • Il Presidente

  • Il Consiglio Direttivo

  • Il Comitato Esecutivo

  • Il Collegio dei Revisori dei Conti

  • Il Collegio dei Probiviri

 

ART. 6 - Assemblea

 

L'Assemblea Generale dei soci è costituita dai legali rappresentanti delle società che gestiscono i laboratori di analisi, dai Biologi, dai Medici-Patologi chimici e dai chimici o dai loro delegati. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, ne abbia il potere-dovere di convocarla. L'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga necessario. Qualora un terzo dei componenti del consiglio direttivo o un quinto dei soci faccia richiesta iscritta al Presidente di convocazione dell'Assemblea, questi la deve convocare entro sette giorni. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviata per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, provvede il Presidente del Collegio dei Revisori.La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve  essere comunicata ai soci almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'assemblea mediante lettera, anche consegnata a mano a ciascun socio, ovvero con l'affissione dell'avviso nei locali della sede sociale. L'avviso deve contenere l'indicazione della data e dei luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione.La seconda convocazione può essere fissata anche nella stessa giornata in ora diversa. In caso di urgenza il termine della convocazione può essere ridotto a sette giorni. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ha luogo a Napoli.

 

ART.7 - Voto, validità e poteri dell' Assemblea

 

Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota di adesione. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, nessun socio può rappresentare più di tre soci. Può essere istituito il sistema di voto per corrispondenza.Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali dell'Associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti totali. Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono valide solo se approvate dalla metà più uno dei voti totali dell'Associazione. Quella relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.

L' Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni :

- in sede ordinaria

  • determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi del settore ove operano gli associati;

  • elegge il consiglio direttivo, il collegio dei Revisori e il collegio dei Probiviri;

  • elegge il Presidente;

  • approva il bilancio annuale e i regolamenti, delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno; 

-in sede straordinaria :

  • delibera in merito ad eventuali modifiche del presente statuto ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione. 

Quando l'Associazione ha almeno 300 soci l'Assemblea dei soci può essere costituita da delegati eletti in assemblee parziali, che hanno luogo nelle sezioni provinciali di cui all'art. 2. Il  regolamento di attuazione del presente articolo dovrà necessariamente prevedere le seguenti indicazioni: a) le assemblee parziali sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno e per l'elezione dei propri delegati a quest'ultima; b) ogni assemblea parziale, da tenersi in ciascuna provincia, elegge i propri delegati all'assemblea, scegliendoli tra i soci nella proporzione di uno ogni sette.

 

ART. 8 - Il Presidente

 

Il presidente dell’Associazione è eletto tra i soci dell'assemblea Generale. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale. Il Presidente ha funzione; di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione, e ne è responsabile.

In particolare :

  • sovrintende all'attività degli organi associativi e li controlla; 

  • promuove e dirige l'attività di servizi e degli uffici;

  • presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, distribuendo all'interno di quest'ultimo eventuali deleghe; 

  • nomina il Segretario, il Tesoriere ed i componenti del Comitato Esecutivo; 

  • rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale con facoltà, previa autorizzazione dei Comitato Esecutivo, di nominare procuratori per singoli atti. 

In caso di sua assenza od impedimento temporanei le sue funzioni vengono espletate collegialmente dal Comitato Esecutivo, che può delegarle anche ad uno o più dei suoi componenti.

 

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, che è eletto dall'Assemblea e da 8 a 20 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso il Presidente dovrà provvedere almeno ad una riunione bimestrale. La convocazione avverrà normalmente mediante lettera da consegnare a mano o fax, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto dei Presidente.

 

Il Consiglio Direttivo :

  • determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea, perseguendo gli scopi sociali;

  • designa, tra i Soci, i rappresentanti dell'Associazione gli tutti gli enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta od opportuna la presenza dell'Associazione stessa;

  • esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea;

  • esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Comitato Esecutivo, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi;

  • rimette al Collegio dei Probiviri la determinazione di soluzioni relative a particolari questioni che potessero sorgere tra l'Associazione e i Soci.

  • Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, un segretario, il quale provvede alla redazione e alla tenuta del libro dei verbali delle riunioni, verbali che sono sottoscritti dallo stesso segretario e dal Presidente.

 

ART. 10 - Il Comitato Esecutivo

 

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, dal Tesoriere e da sei membri nominati dal Presidente tra i Soci. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese e si potrà riunire, anche su richiesta di almeno due membri, tutte le volte che sia ritenuto necessario.Il Comitato Esecutivo nomina, tra i suoi membri, un segretario, che è responsabile della redazione e tenuta dei verbali delle riunioni. Di tali verbali i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti possono prendere visione.Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite relativamente al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo :

  • realizza collegialmente la politica associativa ed attua le deliberazioni adottate, nella rispettiva competenza, dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo;

  • coordina l'opera del tesoriere per tutta la gestione economica/finanziaria, impartendo anche le direttive del caso e disponendo nel corso dell'anno, in caso di assoluta necessità ed urgenza, eventuali variazioni fra i diversi capitoli di spesa;

  • propone al Consiglio Direttivo l'importo della quota associativa annuale, di eventuali contributi straordinari, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale in uno al bilancio preventivo;

  • può costituire commissioni consultive per lo studio e la disamina tecnica di problemi di particolare importanza in materia sanitaria, sindacale ed economica, e ne designa, tra i soci, i componenti, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici qualificati;

  • autorizza il Presidente ad agire o resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori;

  • adotta con provvedimento motivato, contestato l'addebito e sentito l'interessato che ne faccia richiesta, le sanzioni dell'ammonizione o della censura - entrambe con diffida a rimuovere le contestate inadempienze - e, nei casi più gravi, dell'espulsione a termini dell'art. 4, n. 7. I  provvedimenti predetti sono ricorribili al Collegio dei Probiviri secondo le disposizioni dell'ultima parte del citato art. 4.

  • per l'espletamento di tali funzioni il Presidente, ferma rimanendo la responsabilità collegiale del Comitato Esecutivo, assegna ai componenti di esso la direzione di specifici settori di attività associativa, identificati per materie.

 

ART. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

L'Assemblea nomina tra i soci i tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori è presieduto dal più anziano di età. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, la presentazione all'Assemblea di una relazione sui bilanci stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione. Il Collegio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni trimestre per l'esame dei registri contabili e per le verifiche di sua competenza. Per ogni riunione deve essere redatto, a cura del Presidente del Collegio, il relativo verbale. I componenti del Collegio partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo

 

ART. 12 - Il Collegio dei Probiviri

 

L'Assemblea nomina, anche tra i non soci, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal più anziano di età. Esso giudica su tutte le controversie che potessero sorgere all'interno dell'Associazione e negli altri casi previsti dal presente statuto. Il Collegio pronunzia la propria decisione senza obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti. La decisione è pronunziata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile. L’appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione. L’adesione all'Associazione comporta l'accettazione della presente norma ad ogni effetto.

 

ART. 13 - Bilanci

 

Un esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina Il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio deve essere predisposto dal Comitato Esecutivo, su proposta del Tesoriere, il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione del Tesoriere ed i documenti giustificativi, almeno quaranta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterne e devono essere depositati presso la Sede almeno quindici giorni prima di tale data. Ogni socio in regola con il pagamento della quota associati ha diritto di prenderne visione

 

ART. 14 - Fondi dell'Associazione

 

I fondi dell'Associazione sono costituiti dalle quote degli associati, dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali.

 

ART. 15 - Quote Sociali

 

La quota sociale è annuale.

La quota deve essere versata alla Sede dell'Associ azione, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

 

 

 

 


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