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Statuto |
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ART. 1- Denominazione
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E'
costituita tra i Laboratori di analisi chimico-cliniche, Biologi
patologici clinici e chimici Campani un 'Associazione con la
denominazione
"Federlab Sindacato dei
Laboratoristi Campani"
che nel
presente statuto viene indicata per brevità con la parola Associazione.
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ART.
2 - Sede e Durata
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L'Associazione ha la sua sede in Napoli, alla via Santa Lucia n. 34.
L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni
provinciali. Le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni sono
fissate da apposito regolamento. La durata dell'Associazione è
illimitata.
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ART.
3 - Scopi
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L’Associazione tutela i diritti e le legittime aspettative degli
associati, assume la rappresentanza degli interessi degli stessi
associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche,
ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale, al fine anche
di collaborare alle soluzioni dei problemi del settore, effettuare
analisi e studi di settore, sviluppa la qualificazione degli associati,
ne sostiene la collocazione e l'attività dell'organizzazione sanitaria
nazionale, regionale e locale. L’Associazione promuove l'attività di
ricerca, assistenza, divulgazione nel settore ove operano gli associati
nelle forme a tal fine ritenute più idonee e così attraverso
l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di
corsi e seminari dì formazione, la pubblicazione di studi e materiali.
L’Associazione potrà compiere ogni altra attività necessaria ed
opportuna per il raggiungimento dei propri scopi così pure di aderire ad
associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o
complementari, a tal fine concludendo accordi dì collaborazione che
prevedono l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in
comune di determinate funzioni. L’Associazione svolge la sua attività
secondo le norme previste nel presente statuto e per quanto non previsto
secondo le norme di cui agli art. 36, 37 e 38 del codice civile.
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ART.
4 - Soci e Adesione all'Associazione
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Il numero dei soci è illimitato.Possono essere soci persone fisiche e
giuridiche e, soltanto, laboratori di analisi, Biologi, Medici-Patologi
clinici e chimici.Le persone,fisiche o giuridiche, che intendono aderire
all'Associazione devono presentare alla sede dell'Associazione una
domanda, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta dì
ritorno. La domanda deve contenere cognome e nome, luogo e data di
nascita, domicilio e cittadinanza, l'attività svolta, e se si tratta di
persone giuridiche, la denominazione, la sede della società e d legale
rappresentante. Deve, altresì, contenere la sottoscrizione dell'impegno
a versare la quota di adesione, nella misura stabilita dal consiglio
direttivo. Sull'accoglimento della domanda decide il comitato esecutivo
entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. Qualora la
domanda venisse respinta per particolari ragioni che ostino al suo
accoglimento, il comitato esecutivo ne dà comunicazione all'interessato
il quale può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione,
ricorrere al Collegio dei Probiviri. Questo emana la sua inappellabile
decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.Il vincolo
sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte
del comitato esecutivo. I soci si distinguono in: Sostenitori e
Ordinari. Sono sostenitori le persone che partecipano alla costituzione
di particolari fondi necessari per l'avviamento o per l'esercizio delle
attività sociali. Sono soci ordinari tutti gli altri associati.
L’associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e
degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente statuto.Ha
diritto di partecipare alle Assemblee generali e periferiche e di avere,
da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e la tutela
previste dagli scopi sociali, solo se in regola con il pagamento delle
quote associative dovute. Un associato, oltre ad essere tenuto,
all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente Statuto,
ha, comunque, l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni,
direttive e convenzione adottate dagli organi dell'Associazione, né può
compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa. L’associato può
recedere dall'Associazione. li recesso deve essere esercitato entro il
30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo.Un associato può essere espulso nelle ipotesi dì inadempienza
degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.Un espulsione è
dichiarata, per accertata inadempienza, dal comitato esecutivo e deve
essere motivata. Avverso il provvedimento di espulsione l'associato può
proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal
ricevimento del provvedimento di espulsione. li Collegio dei Probiviri
si pronuncia, in modo inappellabile, entro sessanta giorni dal
ricevimento del ricorso.
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ART.
5 - Organi dell'Associazione
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Organi dell'Associazione sono :
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ART.
6 - Assemblea
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L'Assemblea Generale dei soci è costituita dai legali rappresentanti
delle società che gestiscono i laboratori di analisi, dai Biologi, dai
Medici-Patologi chimici e dai chimici o dai loro delegati. L'Assemblea è
ordinaria e straordinaria. L’Assemblea si riunisce, almeno una volta
all'anno, entro il mese di maggio, su convocazione del Presidente o di
chi, in sua vece, ne abbia il potere-dovere di convocarla. L'Assemblea
può essere convocata anche su iniziativa del Presidente, quando questi
lo ritenga necessario. Qualora un terzo dei componenti del consiglio
direttivo o un quinto dei soci faccia richiesta iscritta al Presidente
di convocazione dell'Assemblea, questi la deve convocare entro sette
giorni. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da
trattare e deve essere inviata per conoscenza al Collegio dei Revisori
dei Conti. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente,
provvede il Presidente del Collegio dei Revisori.La convocazione
dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata
ai soci almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'assemblea
mediante lettera, anche consegnata a mano a ciascun socio, ovvero con
l'affissione dell'avviso nei locali della sede sociale. L'avviso deve
contenere l'indicazione della data e dei luogo della riunione, l'ordine
del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione.La seconda
convocazione può essere fissata anche nella stessa giornata in ora
diversa. In caso di urgenza il termine della convocazione può essere
ridotto a sette giorni. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ha
luogo a Napoli.
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ART.7
- Voto, validità e poteri dell' Assemblea
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Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultano iscritti nel
libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della
quota di adesione. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi
rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, nessun socio
può rappresentare più di tre soci. Può essere istituito il sistema di
voto per corrispondenza.Il sistema di votazione è quello dell'appello
nominale, salva diversa deliberazione dell'Assemblea. Le deliberazioni
dell'Assemblea sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano
approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di
tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali
dell'Associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide
e vincolano tutti gli associati quando siano rappresentati almeno un
terzo dei voti totali. Le deliberazioni relative alle modifiche del
presente statuto sono valide solo se approvate dalla metà più uno dei
voti totali dell'Associazione. Quella relativa all'eventuale
scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due
terzi dei predetti voti totali.
L' Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni :
- in sede ordinaria
-
determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi
sociali e per la risoluzione dei problemi del settore ove operano
gli associati;
-
elegge il consiglio direttivo, il collegio dei Revisori e il
collegio dei Probiviri;
-
elegge il Presidente;
-
approva il bilancio annuale e i regolamenti, delibera su ogni altro
argomento posto all'ordine del giorno;
-in sede straordinaria :
Quando l'Associazione ha almeno 300 soci l'Assemblea dei soci può essere
costituita da delegati eletti in assemblee parziali, che hanno luogo
nelle sezioni provinciali di cui all'art. 2. Il regolamento di
attuazione del presente articolo dovrà necessariamente prevedere le
seguenti indicazioni: a) le assemblee parziali sono convocate per
discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno e per l'elezione
dei propri delegati a quest'ultima; b) ogni assemblea parziale, da
tenersi in ciascuna provincia, elegge i propri delegati all'assemblea,
scegliendoli tra i soci nella proporzione di uno ogni sette. |
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ART.
8 - Il Presidente
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Il presidente dell’Associazione è eletto tra i soci dell'assemblea
Generale. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente
ha la rappresentanza legale. Il Presidente ha funzione; di indirizzo e
di coordinamento dell'attività dell'Associazione, e ne è responsabile.
In particolare :
-
sovrintende all'attività degli organi associativi e li controlla;
-
promuove e dirige l'attività di servizi e degli uffici;
-
presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo,
distribuendo all'interno di quest'ultimo eventuali deleghe;
-
nomina il Segretario, il Tesoriere ed i componenti del Comitato
Esecutivo;
-
rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha
la firma sociale con facoltà, previa autorizzazione dei Comitato
Esecutivo, di nominare procuratori per singoli atti.
In caso di sua assenza od impedimento temporanei le sue funzioni vengono
espletate collegialmente dal Comitato Esecutivo, che può delegarle anche
ad uno o più dei suoi componenti. |
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ART.
9 - Il Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, che è eletto
dall'Assemblea e da 8 a 20 membri eletti dall'Assemblea che ne determina
il numero. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In
ogni caso il Presidente dovrà provvedere almeno ad una riunione
bimestrale. La convocazione avverrà normalmente mediante lettera da
consegnare a mano o fax, contenente l'ordine del giorno, da inviare
almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di
urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono
valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Ogni
componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza. In caso di parità prevale il voto dei Presidente.
Il Consiglio Direttivo :
-
determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali
e programmatici deliberati dall'Assemblea, perseguendo gli scopi
sociali;
-
designa, tra i Soci, i rappresentanti dell'Associazione gli tutti gli
enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia
richiesta od opportuna la presenza dell'Associazione stessa;
-
esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente, da
sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea;
-
esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi
predisposti dal Comitato Esecutivo, da sottoporre all'ulteriore
approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa
dei bilanci stessi;
-
rimette al Collegio dei Probiviri la determinazione di soluzioni
relative a particolari questioni che potessero sorgere tra
l'Associazione e i Soci.
-
Il
Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, un segretario, il quale
provvede alla redazione e alla tenuta del libro dei verbali delle
riunioni, verbali che sono sottoscritti dallo stesso segretario e dal
Presidente.
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ART.
10 - Il Comitato Esecutivo
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Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che
lo presiede, dal Tesoriere e da sei membri nominati dal Presidente tra i
Soci. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente almeno una
volta al mese e si potrà riunire, anche su richiesta di almeno due
membri, tutte le volte che sia ritenuto necessario.Il Comitato Esecutivo
nomina, tra i suoi membri, un segretario, che è responsabile della
redazione e tenuta dei verbali delle riunioni. Di tali verbali i membri
del Consiglio dei Revisori dei Conti possono prendere visione.Per la
convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo valgono, in
quanto applicabili, le norme stabilite relativamente al Consiglio
Direttivo.
Il Comitato Esecutivo :
-
realizza collegialmente la politica associativa ed attua le
deliberazioni adottate, nella rispettiva competenza, dall'Assemblea
Generale e dal Consiglio Direttivo;
-
coordina l'opera del tesoriere per tutta la gestione
economica/finanziaria, impartendo anche le direttive del caso e
disponendo nel corso dell'anno, in caso di assoluta necessità ed
urgenza, eventuali variazioni fra i diversi capitoli di spesa;
-
propone al Consiglio Direttivo l'importo della quota associativa
annuale, di eventuali contributi straordinari, da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea generale in uno al bilancio
preventivo;
-
può
costituire commissioni consultive per lo studio e la disamina
tecnica di problemi di particolare importanza in materia sanitaria,
sindacale ed economica, e ne designa, tra i soci, i componenti,
avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici qualificati;
-
autorizza il Presidente ad agire o resistere in giudizio nominando
avvocati e procuratori;
-
adotta con provvedimento motivato, contestato l'addebito e sentito
l'interessato che ne faccia richiesta, le sanzioni dell'ammonizione
o della censura - entrambe con diffida a rimuovere le contestate
inadempienze - e, nei casi più gravi, dell'espulsione a termini
dell'art. 4, n. 7. I provvedimenti predetti sono ricorribili al
Collegio dei Probiviri secondo le disposizioni dell'ultima parte del
citato art. 4.
-
per
l'espletamento di tali funzioni il Presidente, ferma rimanendo la
responsabilità collegiale del Comitato Esecutivo, assegna ai
componenti di esso la direzione di specifici settori di attività
associativa, identificati per materie.
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ART.
11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
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L'Assemblea nomina tra i soci i tre Revisori dei conti effettivi e due
supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il
Collegio dei Revisori è presieduto dal più anziano di età. Spetta al
Collegio dei Revisori dei Conti l'esame dei bilanci preventivi e
consuntivi, la presentazione all'Assemblea di una relazione sui bilanci
stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche
e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa
documentazione. Il Collegio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni
trimestre per l'esame dei registri contabili e per le verifiche di sua
competenza. Per ogni riunione deve essere redatto, a cura del Presidente
del Collegio, il relativo verbale. I componenti del Collegio partecipano
di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo
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ART.
12 - Il Collegio dei Probiviri
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L'Assemblea nomina, anche tra i non soci, il Collegio dei Probiviri
composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal
più anziano di età. Esso giudica su tutte le controversie che potessero
sorgere all'interno dell'Associazione e negli altri casi previsti dal
presente statuto. Il Collegio pronunzia la propria decisione senza
obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il
contraddittorio tra le parti. La decisione è pronunziata secondo equità,
va adottata a maggioranza ed è inappellabile. L’appartenenza al Collegio
è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione. L’adesione
all'Associazione comporta l'accettazione della presente norma ad ogni
effetto.
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ART.
13 - Bilanci
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Un esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e
termina Il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio deve essere
predisposto dal Comitato Esecutivo, su proposta del Tesoriere, il
consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso, da
sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente,
dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere
comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione del
Tesoriere ed i documenti giustificativi, almeno quaranta giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea che deve discuterne e devono essere
depositati presso la Sede almeno quindici giorni prima di tale data.
Ogni socio in regola con il pagamento della quota associati ha diritto
di prenderne visione
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ART.
14 - Fondi dell'Associazione
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I fondi dell'Associazione sono costituiti dalle quote degli associati,
dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle
eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da
eventuali attività patrimoniali.
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ART.
15 - Quote Sociali
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La quota sociale è annuale.
La quota deve essere versata alla Sede dell'Associ azione, entro il 28
febbraio di ciascun anno.
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Via Santa Lucia,
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